Promemoria e sollecito di pagamento in Svizzera: come procedono le PMI

Una fattura è scaduta e il cliente non si fa vivo. Quando è in mora, come si scrive un sollecito e cosa vale per spese e interessi? Una panoramica per le PMI svizzere.

Di Elias Felder · aggiornato il 10/10/2026

Quando un cliente è in mora?

Determinante è l’articolo 102 del Codice delle obbligazioni (CO). Se un credito è esigibile, il debitore viene di regola costituito in mora solo con un’interpellazione, cioè un sollecito. Se le parti hanno però convenuto un giorno di scadenza determinato, per esempio «pagabile entro il 31 ottobre», la mora subentra alla scadenza di quel giorno, anche senza sollecito.

In pratica: il giorno di scadenza deve essere convenuto con il cliente. Una data che figura solo sulla fattura non basta automaticamente. La cosa più sicura è fissare il termine di pagamento già nell’offerta che il cliente accetta con l’incarico. «Pagabile entro 30 giorni» è usuale, ma che ciò costituisca un giorno di scadenza determinato non è giuridicamente sempre univoco.

La procedura usuale in tre livelli

  1. Promemoria di pagamento: pochi giorni dopo la scadenza, formulato in modo cordiale. Spesso la fattura è stata semplicemente dimenticata. Un nuovo termine di 10-14 giorni è usuale.
  2. 1° sollecito: se il pagamento non arriva, segue un sollecito più deciso con un nuovo termine. Si aggiungono eventuali spese di sollecito concordate.
  3. Ultimo sollecito: annuncia che, in assenza di pagamento, seguiranno altri passi, per esempio l’esecuzione.

Il numero di livelli non è prescritto dalla legge. Importante è una procedura chiara e costante, così i clienti sanno a cosa attenersi.

Cosa deve contenere un sollecito

  • Numero e data della fattura e scadenza originaria
  • Importo della fattura, pagamenti già ricevuti e importo aperto
  • Eventuali spese di sollecito e interessi di mora, indicati separatamente
  • Un nuovo termine di pagamento concreto, con data
  • Una polizza sull’importo aperto, oggi come sezione di pagamento QR
  • Una frase per il caso in cui il pagamento sia già in corso

Spese di sollecito e interessi di mora

Interessi di mora: dalla mora il cliente deve secondo l’art. 104 CO un interesse del 5 % all’anno, salvo che sia stato convenuto un altro tasso. Per piccoli importi e brevi ritardi molte PMI vi rinunciano.

Spese di sollecito: la legge non conosce spese di sollecito forfettarie. Sono esigibili se sono state concordate, per esempio in condizioni generali accettate dal cliente. Senza un tale accordo, oltre agli interessi di mora puoi far valere solo un danno maggiore dimostrato (art. 106 CO).

E dopo l’ultimo sollecito?

Se anche l’ultimo sollecito resta senza effetto, il passo successivo è di solito l’esecuzione. Presenti una domanda d’esecuzione all’ufficio d’esecuzione del domicilio o della sede del debitore. L’ufficio notifica al debitore un precetto esecutivo. Questi può fare opposizione entro dieci giorni; dovrai allora far valere il tuo credito per via giudiziaria.

Prima vale spesso la pena di una telefonata o di un messaggio personale. Molti ritardi di pagamento hanno motivi semplici, per esempio un indirizzo sbagliato o una domanda aperta sulla fattura.

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Questo articolo offre una panoramica generale e non sostituisce una consulenza legale. Per casi concreti rivolgiti a una persona specializzata, per esempio il tuo fiduciario o un’avvocata.

Fonti

Domande frequenti

Quanti solleciti devo inviare?

La legge non prescrive un numero preciso. È usuale un promemoria di pagamento e uno o due solleciti, prima che un’azienda valuti altri passi.

Da quando posso chiedere gli interessi di mora?

Dall’inizio della mora. La legge prevede il 5 % all’anno (art. 104 CO), salvo diverso accordo contrattuale.

Le spese di sollecito sono ammesse in Svizzera?

La legge non prevede spese di sollecito. Chiedile solo se sono state concordate con il cliente, per esempio nelle condizioni generali o sull’offerta.

Per quanto tempo posso ancora esigere una fattura?

In linea di principio i crediti si prescrivono in dieci anni (art. 127 CO). Per molti crediti tipici delle PMI, per esempio per lavori di artigiani o prestazioni professionali, il termine è di cinque anni (art. 128 CO).

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